1. Il piano regionale per la ricostruzione, di seguito denominato «piano», costituisce il documento unitario di riferimento per la programmazione degli interventi
a) il ripristino dei manufatti distrutti dovrà prevedere il rimpiazzo con edifici e strutture che incorporano gli effetti del processo di innovazione e del miglioramento del comportamento sismico;
b) il recupero degli assetti territoriali e ambientali alterati dovrà comprendere la bonifica dei siti inquinati e il miglioramento della qualità ambientale.
3. Il piano contiene:
a) una descrizione dell'evento calamitoso e degli effetti provocati sugli insediamenti umani e sul territorio;
b) una descrizione degli interventi d'urgenza, e dei relativi aspetti finanziari, effettuati nella fase dell'emergenza;
c) la registrazione, attraverso successivi aggiornamenti, di tutti gli interventi straordinari programmati e dei rispettivi tempi effettivi di realizzazione;
d) la registrazione, attraverso successivi aggiornamenti, dei finanziamenti costitutivi del Fondo di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 4 della presente legge;
e) l'indicazione dettagliata degli interventi programmati in relazione ai finanziamenti del Fondo di cui alla lettera d);
f) gli obiettivi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio che la ricostruzione mira a conseguire;
g) in base alle caratteristiche dell'evento calamitoso e delle particolari condizioni del territorio e degli insediamenti umani e produttivi delle zone interessate, l'indicazione della priorità degli interventi, i tempi programmati per la realizzazione di ciascun intervento, gli obiettivi
h) la data programmata di cessazione dello stato di calamità.
4. Il piano non può comprendere la realizzazione di opere integralmente nuove e l'avvio di nuove attività, per le quali devono essere applicate procedure e competenze ordinarie, ed è limitato agli interventi di adeguamento funzionale delle opere preesistenti.
5. Il piano indica, altresì:
a) le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento, secondo criteri omogenei;
b) i criteri e le modalità per gli interventi a favore dei privati per il ripristino dei beni immobili;
c) i criteri e le modalità per gli interventi di sostegno ad attività produttive;
d) le direttive per l'approvazione dei progetti e per le verifiche in corso d'opera per gli interventi su immobili privati che godono di contributo pubblico;
e) i criteri generali in base ai quali i comuni devono procedere ai fini della tutela del territorio e della prevenzione del rischio, in ogni caso entro il tetto massimo del rispetto delle superfici costruite preesistenti;
f) l'elenco dei comuni nei quali è sospesa l'applicazione degli ordinari strumenti urbanistici.