Art. 10.
(Piano regionale per la ricostruzione).

      1. Il piano regionale per la ricostruzione, di seguito denominato «piano», costituisce il documento unitario di riferimento per la programmazione degli interventi

 

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di ricostruzione. La regione assicura massima pubblicità al piano in tutte le fasi della sua elaborazione.
      2. Il piano si ispira al principio della ricostruzione come sviluppo e come occasione di tutela del territorio, secondo i seguenti criteri:

          a) il ripristino dei manufatti distrutti dovrà prevedere il rimpiazzo con edifici e strutture che incorporano gli effetti del processo di innovazione e del miglioramento del comportamento sismico;

          b) il recupero degli assetti territoriali e ambientali alterati dovrà comprendere la bonifica dei siti inquinati e il miglioramento della qualità ambientale.

      3. Il piano contiene:

          a) una descrizione dell'evento calamitoso e degli effetti provocati sugli insediamenti umani e sul territorio;

          b) una descrizione degli interventi d'urgenza, e dei relativi aspetti finanziari, effettuati nella fase dell'emergenza;

          c) la registrazione, attraverso successivi aggiornamenti, di tutti gli interventi straordinari programmati e dei rispettivi tempi effettivi di realizzazione;

          d) la registrazione, attraverso successivi aggiornamenti, dei finanziamenti costitutivi del Fondo di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 4 della presente legge;

          e) l'indicazione dettagliata degli interventi programmati in relazione ai finanziamenti del Fondo di cui alla lettera d);

          f) gli obiettivi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio che la ricostruzione mira a conseguire;

          g) in base alle caratteristiche dell'evento calamitoso e delle particolari condizioni del territorio e degli insediamenti umani e produttivi delle zone interessate, l'indicazione della priorità degli interventi, i tempi programmati per la realizzazione di ciascun intervento, gli obiettivi

 

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e la ripartizione definitiva delle risorse fra i comuni;

          h) la data programmata di cessazione dello stato di calamità.

      4. Il piano non può comprendere la realizzazione di opere integralmente nuove e l'avvio di nuove attività, per le quali devono essere applicate procedure e competenze ordinarie, ed è limitato agli interventi di adeguamento funzionale delle opere preesistenti.
      5. Il piano indica, altresì:

          a) le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento, secondo criteri omogenei;

          b) i criteri e le modalità per gli interventi a favore dei privati per il ripristino dei beni immobili;

          c) i criteri e le modalità per gli interventi di sostegno ad attività produttive;

          d) le direttive per l'approvazione dei progetti e per le verifiche in corso d'opera per gli interventi su immobili privati che godono di contributo pubblico;

          e) i criteri generali in base ai quali i comuni devono procedere ai fini della tutela del territorio e della prevenzione del rischio, in ogni caso entro il tetto massimo del rispetto delle superfici costruite preesistenti;

          f) l'elenco dei comuni nei quali è sospesa l'applicazione degli ordinari strumenti urbanistici.